(Pubblicata nel 1° suppl. straord. n. 18 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 31 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunita' regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'istituzione dei comprensori montani.