(Pubblicata  nel  1°  suppl.  straord.  n. 18 al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 31 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 44
della  Costituzione  e  dell'art. 4, primo comma, numeri 1-bis) e 2),
della  legge  costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale
della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia»),  al  fine  dello  sviluppo
omogeneo  dell'intera  comunita'  regionale, assume tra gli obiettivi
preminenti  dell'azione  politico-amministrativa la salvaguardia e la
valorizzazione   del   territorio  montano  e  lo  sviluppo  sociale,
economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, la presente legge disciplina
l'istituzione dei comprensori montani.